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ARCHIVIO LEGISLAZIONE

Testo Dispositivo

Circolare 12 novembre 2009, n. 4649

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Pubblicato su G.U.R.I. n. 274 del 24/11/2009


Testo Dispositivo

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Sono  stati sottoposti alla direzione generale per la regolazione e
i  contratti  pubblici  alcune  osservazioni  o  quesiti  concernenti
l'applicazione  delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis,
del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti
pubblici)  per  cui,  acquisito  il  parere  favorevole  dell'ufficio
legislativo  di  questo  Dicastero,  con  la  presente  circolare, si
forniscono   i   chiarimenti   volti   alla   corretta   ed  uniforme
applicazione,  da  parte  dei  soggetti  tenuti  all'applicazione del
codice,  della  disposizione  in  parola ai fini dell'affidamento dei
contratti   pubblici   dei   servizi   attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria.
  L'art.  2,  comma 1, lettera vv), punto 4), del decreto legislativo
11  settembre  2008, n. 152 (terzo correttivo) ha introdotto all'art.
253 del codice dei contratti il comma 15-bis:
  «15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui art. 91,
fino  al  31  dicembre  2010  per  la  dimostrazione dei requisiti di
capacita'  tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di  attivita'  documentabile  e' quello relativo ai migliori tre anni
del  quinquennio  precedente  o  ai migliori cinque anni del decennio
precedente  la  data  di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni  si  applicano  anche  agli  operatori  economici di cui
all'art. 47, con le modalita' ivi previste».
  Secondo  tale disposizione, per la partecipazione alle procedure di
affidamento  di  cui  all'art. 91 del Codice relative ad incarichi di
progettazione,   di   coordinamento   della   sicurezza  in  fase  di
progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, i soggetti individuati
alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del
medesimo  Codice,  per  un  periodo  transitorio (fino al 31 dicembre
2010),  possono  documentare  il  possesso dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale   ed  economico-finanziaria  previsti  su  base
triennale  utilizzando i tre migliori anni del quinquennio precedente
la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  ed il possesso dei
requisiti previsti su base quinquennale utilizzando i cinque migliori
anni  del  decennio  precedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
  La  disposizione  prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale
utilizzabile  per  la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi
di  carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti
ai  professionisti,  introducendo  una  maggiore flessibilita' per la
qualificazione dei concorrenti.
  Il  legislatore  ha  inteso,  attraverso  la disposizione in esame,
volta ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per un
periodo  transitorio,  consentire  una  maggiore  partecipazione alle
procedure  di affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, al fine di contrastare gli effetti
della  crisi  economica  del  mercato  che  hanno  investito anche il
settore dei contratti pubblici.
  Il codice dei contratti pubblici rinvia al regolamento attuativo di
cui  all'art.  5  del medesimo codice la disciplina di dettaglio, per
cui,  ai  sensi  dell'art.  253,  comma  3 del decreto legislativo n.
163/2006,  fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento in parola,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999, nei limiti di compatibilita'
con le disposizioni del Codice stesso.
  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554,  disciplina  i requisiti di partecipazione per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria all'art. 66:
  «Art.   66  (Requisiti   di   partecipazione).  -  1.  I  requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:
   a)  al fatturato globale per servizi di cui all'art. 50, espletati
negli  ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando,
per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;
   b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui  all'art.  50,  relativi  a  lavori  appartenenti ad ognuna delle
classi  e  categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i servizi da
affidare,  individuate  sulla  base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe
e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da
progettare;
   c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
di  cui all'art. 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle
classi  e  categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i servizi da
affidare,  individuate  sulla  base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad
un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori
da progettare;
   d)  al  numero  medio annuo del personale tecnico utilizzato negli
ultimi  tre  anni  (comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti e i
consulenti  con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
su  base  annua),  in  una misura variabile tra 2 e 3 volte le unita'
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico».
  Ai  sensi  dell'art.  253,  comma  3,  del Codice dei contratti, la
disposizione  di  cui  al  successivo  comma 15-bis viene ad incidere
sulla richiamata vigente norma di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
  Ai  fini  della  predisposizione  dei bandi e della valutazione dei
requisiti   richiesti   per   l'affidamento   dei  servizi  attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria,  la disposizione di cui all'art.
253,  comma  15-bis  del  codice incide, quanto all'arco temporale di
riferimento, sui soli requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma
1  dell'art.  66  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554,
per   i   quali   la   dimostrazione   del   possesso   e'  richiesta
rispettivamente su base quinquennale e su base triennale.
  Piu'     specificatamente,     nel     definire     i     requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi di partecipazione alle
gare:
   con  riferimento  alla  lettera  a) del comma 1, dell'art. 66, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che si riferisce
al  fatturato  globale  per  servizi  di  ingegneria, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un
importo  variabile  tra  tre  e sei volte l'importo a base d'asta - i
soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti sono tenuti
a  richiedere  e  valutare  «i  migliori  cinque  anni  del  decennio
precedente»:  in  tal  senso  si  consente  di  individuare  su  base
decennale   il   requisito   quinquennale  previsto  dalla  normativa
regolamentare;
   con  riferimento  alla  lettera  d)  del  comma 1 dell'art. 66 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica n.  554/1999  -  che  si
riferisce  al  numero  medio  annuo  del personale tecnico utilizzato
negli  ultimi tre anni in una misura variabile tra due e tre volte le
unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, i soggetti
tenuti  all'applicazione  del  Codice  dei  contratti  sono  tenuti a
richiedere   e   valutare   «i  migliori  tre  anni  del  quinquennio
precedente»:  in  tal  senso  si  consente  di  individuare  su  base
quinquennale   il   requisito   triennale  previsto  dalla  normativa
regolamentare.
  Relativamente  alle  lettere b) e c) del comma 1, dell'art. 66, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999, concernenti la
capacita'  tecnica  per servizi analoghi e per servizi «di punta», la
disposizione  di  cui  all'art.  253,  comma  15-bis,  del Codice dei
contratti  incide  esclusivamente rispetto all'attivita' espletata da
prendere  in considerazione ai fini della stima dell'importo, che non
puo'  essere  limitata ai soli «lavori da progettare» ma si riferisce
anche ad altri servizi di architettura e di ingegneria, a seconda del
tipo  di incarico da affidare (che, ai sensi dell'art. 91 del Codice,
oltre alla progettazione, puo' riferirsi anche al coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  progettazione, alla direzione dei lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al collaudo).
  La  disposizione  di  cui  all'art.  253,  comma 15-bis non incide,
quanto  all'arco  temporale di riferimento, sulle lettere b) e c) del
citato  art.  66  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
554/1999  in  quanto  la riduzione del periodo decennale stabilito da
tali  lettere  determinerebbe  una  restrizione della possibilita' di
partecipare  alle  gare,  in contrasto con la ratio ispiratrice della
norma  transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la
concorrenza  mediante  la  previsione  di  specifiche misure volte ad
agevolare, per un periodo transitorio, la dimostrazione dei requisiti
minimi  di  carattere  tecnico-organizzativi  ed economico-finanziari
richiesti per la partecipazione alle gare.

   Roma, 12 novembre 2009

                        Il direttore generale
                       per la regolamentazione
                       dei contratti pubblici
                                Veca
      


 

 

 

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