Testo Dispositivo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l'articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE> e 2004/18/CE (3), in particolare l'articolo 68,
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, considerando quanto segue:
- (1)
- Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (4) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (qui di seguito denominato «accordo»). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (qui di seguito denominati «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2)
- Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.
- (3)
- Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall'accordo. Analogamente è opportuno allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE alle soglie riviste di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/17/CE.
- (4)
- Le direttive 2004/17/CEE, 2004/18/CEE e 2009/81/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
- 1) il testo dell'articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 2) il testo dell'articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».
Articolo 2 La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
- 1) il testo dell'articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 2) all'articolo 8, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
- 3) all'articolo 56, l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 4) all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
- 5) l'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l'importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b) alla lettera b), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c) alla lettera c), l'importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».
Articolo 3 Il testo dell'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
- 1) alla lettera a), l'importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
- 2) alla lettera b), l'importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».
Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2010. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. (3) GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76. (4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
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